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Sez. L, Sentenza n. 11269 del 10/05/2013 (Rv. 626238 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoratori stagionali - Diritto di precedenza nell'assunzione - Estensione di tale diritto - Riferibilità ad ipotesi normativamente individuate.
Stato
decisa il 2013-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626238-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

Il diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori a tempo determinato non è previsto, in via generale, per tutte le assunzioni a termine bensì con riguardo ad ipotesi ben specificate ed, in particolare, solo in relazione alle assunzioni avvenute ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 ("ratione temporis" applicabile), a quelle previste dal d.l. 3 dicembre 1977, n. 876 e dalla legge 26 novembre 1979, n. 598 ("ratione temporis" applicabile), cioè per le cd. assunzioni per punte stagionali.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Legge 26/11/1979 num. 598 CORTE COST., Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Decreto Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)