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Sez. L, Sentenza n. 3309 del 15/02/2006 (Rv. 587910 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoratori stagionali - Diritto di precedenza nell'assunzione - Estensione di tale diritto - Riferibilità ad ipotesi normativamente individuate.
Stato
decisa il 2006-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587910-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

Il diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato, non è previsto in via generale per tutte le assunzioni a termine e neppure con riferimento ad una categoria di contratti a termine muniti di alcuni profili comuni, bensì con riguardo ad ipotesi ben specificate, ed in particolare solo in relazione alle assunzioni avvenute ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 e di quelle previste dal d.l. n. 876 del 1977 e dalla legge n. 598 del 1979, cioè per le così dette assunzioni per punte stagionali, le quali ultime due previsioni richiedono per la loro legittimazione l'intervento accertativo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto avessero diritto alla precedenza anche i lavoratori di una compagnia aerea, assunti a tempo determinato in virtù del disposto dell'art. 1, lett. f) della legge n. 230 del 1962).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 26/11/1979 num. 598 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/1983 num. 17 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)