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Sez. 3, Sentenza n. 845 del 16/01/2007 (Rv. 594197 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IN GENERE | Confisca di beni appartenenti ad associazioni di tipo mafioso - Pregiudizio dei diritti reali di garanzia di terzi estranei ai fatti - Costituzione del diritto reale limitato in epoca antecedente al procedimento di prevenzione - Conseguenze - Pretese di terzi - Legittimità - Competenza - Limiti - Esclusione - Medesima tutela riconosciuta all'aggiudicatario di bene immobile in sede di esecuzione forzata immobiliare - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594197-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IN GENERE

Il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile; e ciò perche tale diritto reale limitato si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 cod civ..La medesima tutela davanti al giudice civile, a maggiore ragione, va riconosciuta all'aggiudicatario - acquirente di un bene in sede di procedura esecutiva forzata immobiliare, la cui posizione, altrimenti sarebbe, senza fondato motivo, irrimediabilmente compromessa.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 quater CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 5752 art. 2, Legge 31/05/1965 num. 5752 art. 2 bis, Legge 31/05/1965 num. 5752 art. 2 bis, Legge 31/05/1965 num. 5752 art. 2 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)