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Sez. 3, Sentenza n. 16227 del 29/10/2003 (Rv. 567758 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IN GENERE | Confisca di beni ad appartenenti ad associazioni di tipo mafioso - Pregiudizio dei diritti reali di garanzia di terzi estranei ai fatti - Costituzione del diritto reale limitato in epoca antecedente al procedimento di prevenzione - Conseguenze - Pretese dei terzi - Legittimità - Competenza - Limiti - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567758-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IN GENERE

Il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art.2 ter della legge 575/1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato "de quo" un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art.2878 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)