Sez. 1, Sentenza n. 978 del 18/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164439 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - IMPUGNAZIONE - PROVVEDIMENTI SULLA IMPUGNAZIONE - MOTIVAZIONE - ELEMENTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - IMPUGNAZIONE - PROVVEDIMENTI SULLA IMPUGNAZIONE - MOTIVAZIONE - ELEMENTI.*
Nei provvedimenti riguardanti la restrizione della libertà personale il giudice di merito, oltre al potere di selezionare i dati probatori e di apprezzarne liberamente il contenuto, ha anche la facoltà di omettere quelle specificazioni che comprometterebbero l'esigenza del segreto istruttorio. Per quanto concerne il giudizio di appello, la motivazione dei suoi provvedimenti deve essere rapportata alle ragioni di fatto e di diritto prospettate col gravame e non può essere limitata ad affermazioni generiche sulla sussistenza di quegli indizi la cui validità sia stata contestata con specifiche argomentazioni nella impugnazione. (nella specie, il tribunale non aveva considerato i motivi di impugnazione, limitandosi, nel rigettare la richiesta di scarcerazione per insufficienza di indizi, a fare riferimento ad una sola fonte di prova, e cioè alle intercettazioni telefoniche).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)