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Sez. 6, Sentenza n. 4910 del 14/11/1988 Cc. (dep. 06/12/1988) Rv. 179876 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ISTANZA DI RIESAME - OBBLIGO DI SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO NORMATIVO.*
Stato
decisa il 1988-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179876-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ISTANZA DI RIESAME - OBBLIGO DI SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO NORMATIVO.*

L'istanza di riesame prevista dall'art. 263 ter cod. proc. pen. non deve contenere la specificazione dei motivi della relativa richiesta. Infatti, il procedimento di riesame non è assimilabile quanto allo Onere di specificare i motivi alla normale disciplina dei mezzi di impugnazione come si evince: a) dalla particolare struttura di detto procedimento incidentale, che a norma dell'articolo sopra richiamato, abilita il tribunale della libertà a decidere anche in base a motivi diversi da quelli posti a fondamento della richiesta; b) dall'espresso rinvio dell'art. 263 bis cod. proc. pen. unicamente alle forme stabilite per la proposizione e ricezione della dichiarazione di impugnazione; C) e principalmente dall'avverbio "eventualmente" inserito nella disposizione di cui all'art. 263 ter, la quale contempla espressamente l'eventualità che i motivi non siano presentati e correlativamente l'Obbligo del tribunale di portare ugualmente il suo esame sulla legalità, formale e sostanziale, del provvedimento restrittivo, messo in discussione dalla sola domanda dell'interessato. (V mass n 164439).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)