Sez. 1, Sentenza n. 977 del 09/03/1977 (Rv. 384598 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI DI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - ISTITUTO DI CREDITO ESATTORE DELLE IMPOSTE COMUNALI - DIPENDENTE - INELEGGIBILITA - MANCANZA DI POTERI DIRETTIVI - IRRILEVANZA - MANSIONI ESTRANEE ALL'ESATTORIA - ININFLUENZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI DI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - ISTITUTO DI CREDITO ESATTORE DELLE IMPOSTE COMUNALI - DIPENDENTE - INELEGGIBILITA - MANCANZA DI POTERI DIRETTIVI - IRRILEVANZA - MANSIONI ESTRANEE ALL'ESATTORIA - ININFLUENZA.*
Il comune esercita poteri di vigilanza sull'esattore delle imposte, e, pertanto, deve ritenersi ineleggibile alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art 15 n 3 del DPR 16 maggio 1960 n 570, il dipendente di un istituto bancario che svolga, nel comune medesimo, il servizio di esattoria. Non rileva, a tal fine, che detto dipendente sia privo di poteri direttivi o rappresentativi, ovvero sia adibito a mansioni estranee al servizio di esattoria e da esercitarsi in localita diversa, in quanto la citata norma prevede l'ineleggibilita nei confronti di tutti coloro che 'ricevano uno stipendio o salariò dall'ente sottoposto a vigilanza. (V 1591/73, mass n 364424; (V 3692/71, mass n 355466).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/02/1911 num. 297 art. 166, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)