Sez. 1, Sentenza n. 3692 del 17/12/1971 (Rv. 355466 - 01)
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTE DI ISTITUTO BANCARIO GESTORE DEL SERVIZIO DI ESATTORIA E TESORERIA - INELEGGIBILITA.*
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTE DI ISTITUTO BANCARIO GESTORE DEL SERVIZIO DI ESATTORIA E TESORERIA - INELEGGIBILITA.*
Il dipendente di un istituto bancario gestore del servizio di esattoria e tesoreria del comune e ineleggibile alla carica di consigliere comunale ricorrendo nei suoi confronti la causa di ineleggibilita prevista dall'art 15 n 3 del tu 16 maggio 1960, n 570. A tal fine e irrilevante la circostanza che il dipendente non sia inquadrato nel ruolo del personale addetto alla gestione dell'esattoria e della tesoreria comunale. (Conf 2428'70, mass n 348679).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)