Sez. L, Sentenza n. 647 del 18/02/1975 (Rv. 373975 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE - TERMINE EX LEGGE N 604 DEL 1966 - FORMA E CONTENUTO DELL'IMPUGNAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE - TERMINE EX LEGGE N 604 DEL 1966 - FORMA E CONTENUTO DELL'IMPUGNAZIONE.*
Ai fini dell'impugnazione dell'atto di licenziamento individuale che, a norma dell'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604, deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di tale atto o dalla comunicazione dei motivi del licenziamento stesso, e sufficiente che il prestatore d'opera comunichi al datore di lavoro, direttamente o tramite la propria organizzazione sindacale, mediante atto scritto anche stragiudiziale, la sua volonta di non accettare il licenziamento perche illegittimo, senza che sia necessario il contestuale Esercizio dell'Azione giudiziaria, diretta a far valere tale illegittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)