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Sez. L, Sentenza n. 1345 del 26/02/1980 (Rv. 404867 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - FORME E TERMINI.*
Stato
decisa il 1980-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404867-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - FORME E TERMINI.*

Ai fini dell'impugnazione dell'atto di licenziamento individuale, la quale deve avvenire a norma dell'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di tale atto, e sufficiente che il lavoratore comunichi al proprio datore di lavoro, direttamente o tramite la organizzazione sindacale, mediante atto scritto, la sua volonta di non accettare il licenziamento perche ritenuto illegittimo e vi faccia opposizione, senza che sia necessario che con tale atto si abbia manifestazione della volonta di dare inizio ad un procedimento contenzioso. (Conf 647/75, mass n 373975).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)