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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 25 del 1960

Decisione
decisa il 1960-04-05, depositata il 1960-04-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:25
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1018

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Ordinanza che lo promuove
  • Incertezza sull'oggetto del giudizio
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'autorità giurisdizionale, nell'ordinanza con cui promuove il giudizio di legittimità costituzionale, è tenuta a precisare l'oggetto della questione di legittimità costituzionale. Dev'essere restituita al giudice a quo, per essere completata nei sensi indicati, l'ordinanza in cui manca ogni precisazione circa l'oggetto della questione e sono denunciati in blocco di incostituzionalità più articoli di un testo di legge, senza specificazione delle norme che sarebbero viziate da illegittimità costituzionale. (Specie in cui era stata denunciata l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, degli artt. 1, 3, 15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, relativi all'ammasso obbligatorio di vari cereali).

Norme impugnate

  • art. 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439
  • art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439
  • art. 20 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439
  • art. 19 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439
  • art. 15 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3,15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, promosso con ordinanza 26 settembre 1959 del Pretore di Novara, emessa nel procedimento penale a carico di Sguazzini Giuseppe, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dei 28 novembre 1959. Udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi; udito l'avv. Giorgio Balladore Pallieri, per l'Ente Nazionale Risi.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Novara, con la sua ordinanza, vista l'istanza di incostituzionalità sollevata dalla difesa di Giuseppe Sguazzini in ordine agli artt. 1, 3, 15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, per assunto contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, limitandosi a rilevare "che la questione non appare manifestamente infondata, come già rilevato da questo Pretore con ordinanza 18 marzo 1959 per identica eccezione";
punto 2
Considerato che, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'autorità giurisdizionale, nell'ordinanza con cui promuove il giudizio di legittimità costituzionale, è tenuta a precisare l'oggetto della questione di legittimità costituzionale; che la Corte ha ripetutamente affermato che tale esigenza deve essere osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957, ordinanze nn. 69 del 1957 e 39 del 1958); che nell'ordinanza del Pretore di Novara manca ogni precisazione e non sono specificate le disposizioni degli articoli del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, in relazione alle quali concretamente s'intende proposta la questione di legittimità costituzionale; che pertanto occorre restituire gli atti allo stesso Pretore affinché completi la sua ordinanza nei sensi sopra indicati;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Novara. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze