Sez. 6, Sentenza n. 1236 del 24/05/1969 Ud. (dep. 14/06/1969) Rv. 111873 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORATORI ESPOSTI A CADUTE - OBBLIGO DI CINTURE DI SICUREZZA - DISCREZIONALITA DELL'IMPRENDITORE NEL DISPORRE L'ADOZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORATORI ESPOSTI A CADUTE - OBBLIGO DI CINTURE DI SICUREZZA - DISCREZIONALITA DELL'IMPRENDITORE NEL DISPORRE L'ADOZIONE - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 386 DPR 27 aprile 1955, n 547, il quale impone tassativamente che i lavoratori esposti a pericolo di caduta devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza - non lascia alcun margine di discrezionalita all'imprenditore cosi che questi possa valutare, a suo libito, l'opportunita o meno dell'adozione della predetta misura di prevenzione. (Conf.111203, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)