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Sez. 4, Sentenza n. 9520 del 29/03/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166433 - 01

LAVORO - PREVENZIONI INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - OBBLIGHI DI CUI ART. 10 D.P.R. 7 GENNAIO 1956 N. 164 - TASSATIVITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166433-01

LAVORO - PREVENZIONI INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - OBBLIGHI DI CUI ART. 10 D.P.R. 7 GENNAIO 1956 N. 164 - TASSATIVITÀ - EFFETTI.*

L'Obbligo sancito dall'art. 10 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 è tassativo e non ammette deroghe o alternative di sorta, allorché si eseguano lavori che, comunque, espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità e non sia possibile disporre impalcature di protezione o parapetti. Ne consegue che, ai fini della prevenzione, non assume alcuna Rilevanza la impossibilità di usare le cinture di sicurezza per Mancanza di sostegni o di appigli, in quanto, in questo caso, l'uso di cinture di sicurezza va effettuato con bretelle collegate a fune di trattenuta, appositamente tese, assicurate a parti stabili delle opere fisse o provvisorie, quali sono i pali di sufficiente altezza infissi nel terreno in prossimità del luogo di lavoro, su cui tendere la fune suddetta. (V mass n 149571; (V mass n 111873; (V mass n 149013).*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)