Sez. 3, Sentenza n. 4612 del 29/03/2001 (Rv. 545295 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di adempimento contrattuale proposta in primo grado - Successiva domanda di arricchimento senza causa in appello - Domanda nuova - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova come tale inammissibile se proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di una unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte entità), e l'attore sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione), che erano privi di rilievo, invece, nell'ambito del rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)