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Sez. 2, Sentenza n. 7979 del 12/06/2000 (Rv. 537509 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Originaria domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda di arricchimento senza causa - Domanda nuova in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537509-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell'art. 184 cod. proc. civ. in difetto di accettazione del contraddittorio e inammissibile in secondo grado a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. se proposta per la prima volta con l'atto di appello, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti eterodeterminati (per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente fra loro ed identificano due distinte unità) e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo anziché il corrispettivo pattuito) così mutando l'originario "petitum", ma soprattutto introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (il proprio impoverimento, l'altrui locupletazione, e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la pubblica amministrazione, anche il riconoscimento della "utilitas" della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)