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Sez. 4, Sentenza n. 1513 del 11/10/1967 Ud. (dep. 16/11/1967) Rv. 106020 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - ESATTORE DELLE IMPOSTE O SUO DIPENDENTE - SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DANARO - PUBBLICO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE O DELLA PERSONA DA LUI INCARICATA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106020-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - ESATTORE DELLE IMPOSTE O SUO DIPENDENTE - SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DANARO - PUBBLICO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE O DELLA PERSONA DA LUI INCARICATA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Il rapporto di imposta ha natura pubblica sia nella fase dell'imposizione sia nella fase della riscossione, perche le due fasi sono due momenti di una funzione unica, diretta alla attuazione della potesta di finanza per il raggiungimento delle finalita di interesse pubblico dello stato o degli altri enti pubblici minori, ed, anzi, la fase della riscossione costituisce il momento finale, in cui maggiormente si manifesta l'atto di imperio. Tale carattere permane anche quando l'ente impositore delega l'esazione al privato, il quale per la funzione attribuitagli acquista la qualita di pubblico ufficiale. L'esattore, infatti, si surroga alla pubblica amministrazione nei rapporti coi contribuenti agendo in rappresentanza di essa, e, quindi, nel suo interesse, perche col cosiddetto contratto di esattoria la pubblica amministrazione trasferisce al privato soltanto l'Esercizio della riscossione del tributo che rappresenta un momento della funzione tributaria. Egli non e un cessionario del credito tributario, ma un semplice incaricato della esazione, rimanendo la titolarita dell'intero rapporto tributario all' ente impositore. Pertanto, il danaro pagato dal contribuente nelle mani dell'esattore o di chi per lui, conserva il carattere di un provento di imposte e, in quanto tale, e pecunia pubblica, onde l'appropriazione di esso da parte dell'esattore costituisce peculato. (Conf 103813, anno 1967; V 103899, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)