Sez. 2, Sentenza n. 5770 del 03/03/2008 (Rv. 602207 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE | Violazione dell'articolo 216, sesto comma, cod. strada (avere circolato alla guida di un veicolo nel periodo di ritiro del documento di circolazione) - Pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria - Esclusione - Conseguenze - Sanzione accessoria del fermo amministrativo - Applicazione immediata - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, qualora il trasgressore abbia dato luogo alla violazione dell'art. 216, sesto comma, del codice della strasa (circolazione alla guida di un veicolo nel periodo di ritiro del documento di circolazione) non è consentito il pagamento in misura ridotta; ne consegue che in questo caso il verbale di accertamento legittimamente conterrà l'irrogazione immediata della sola sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, e non anche la quantificazione della sanzione pecuniaria, che dovrà essere irrogata successivamente del Prefetto a mezzo dell'ordinanza-ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202 com. 3, Cod. Strada art. 203 com. 3, Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 216 com. 6, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 383)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)