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Sez. 2, Sentenza n. 15841 del 12/06/2008 (Rv. 603760 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni al codice della strada non suscettibili di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 202 di detto codice - Applicabilità art. 18 - 22 legge n. 689 del 1981 - Necessità dell'emissione di ordinanza - ingiunzione - Assoggettabilità ad un termine di decadenza - Esclusione - Prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione - Applicabilità.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603760-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116 com. 13, Cod. Strada art. 194, Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)