diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1665 del 18/03/1998 Cc. (dep. 08/04/1998) Rv. 210239 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Astensione, incompatibilità o ricusazione - Tribunale militare - Rimessione ad altro tribunale in caso di impossibilità di sostituzione dei giudici astenutisi, ricusati o comunque impediti - Esclusione qualora la sostituzione abbia avuto luogo mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento giudiziario militare e ordinario.
Stato
decisa il 1998-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210239-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La rimessione del procedimento da parte di un tribunale militare a quello più vicino, ai sensi dell'art.5 bis del D.L.23 ottobre 1996 n.553, convertito con modificazioni in L.23 dicembre 1996 n.652, è prevista per il caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione, nei modi previsti dall'art.43, comma 1, c.p.p., di uno o più giudici del primo tribunale, i quali si siano astenuti, siano stati ricusati o siano comunque impediti. Ne consegue che la rimessione non può aver luogo quando detta sostituzione, con gli strumenti previsti dall'ordinamento giudiziario militare (e, per quanto questo non disponga, da quello ordinario), sia stata effettuata, sì da dar luogo alla reintegrazione del collegio giudicante, dotato, per ciò stesso, di piena legittimazione a conoscere del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 553 art. 5 bis, Legge 23/12/1996 num. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)