Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 21/02/1997 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207080 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI | Rimessione del processo ad altro giudice dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione - Casi in cui è consentita - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI
La rimessione ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43, comma secondo e 11 cod. proc. pen., è consentita solo quando si astengano, siano ricusati, risultino impediti, dopo la sostituzione, tanti magistrati dello "stesso ufficio" da rendere impossibile la composizione del collegio giudicante, in quanto la rimessione è istituto di carattere eccezionale, siccome implicante la sottrazione dell'imputato al giudice naturale. (Principio affermato con riferimento al procedimento dinanzi all'a.g. militare, e in particolare all'innovativa disposizione di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 553 del 1996, inserito dalla legge di conversione 23 dicembre 1956 n. 652 che, colmando una lacuna della legge processuale militare in tema di deroga alla competenza territoriale, ha disposto che "se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'art. 43, comma primo, cod. proc. pen., il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso, marittima". (Conf., in tema di procedimento ordinario, Sez. I, 14 febbraio 1997 n. 1109, Grillo, in corso di massimazione, e, per fattispecie identiche a quella di cui alla presente massima, le sentenze, rese tutte dalla stessa sezione all'udienza camerale del 21 febbraio 1997 e contrassegnate dai numeri dal 1277 al 1418 e dal 1421 al 1440).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 652, Decreto Legge 23/10/1996 num. 553 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)