Sez. L - , Sentenza n. 31337 del 24/10/2022 (Rv. 666174 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità della domanda giudiziaria - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In tema di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, qualora il lavoratore agisca giudizialmente per ottenerne la costituzione la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, poiché la rendita non integra una prestazione previdenziale, rappresentando la sua costituzione un modo per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore.
Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)