Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19767 del 09/08/2017 (Rv. 645666 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità - Rilevabilità in ogni stato e grado - Domanda amministrativa specifica in relazione alla prestazione richiesta - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile il ricorso volto ad ottenere l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti per mancanza di prova della domanda amministrativa, non reputando sufficiente quella diretta all'accertamento sanitario ai fini dell'invalidità civile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 27/05/1970 num. 382 art. 1, Legge 27/05/1970 num. 382 art. 2, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1, Legge 27/05/1970 num. 382 art. 7, Legge 27/05/1970 num. 382 art. 14, DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20 com. 3, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)