Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 15/06/2015 (Rv. 635752 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale - Obbligo del giudice di merito di conformarsi - Contrasto con una pronuncia della S.C. a sezioni unite in materia di giurisdizione - Irrilevanza.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
La pronuncia emesse dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea vincola il giudice di merito, il quale ha l'obbligo di conformarsi alla stessa anche ove sia in contrasto con una pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite (nella specie, in tema di giurisdizione) passata in giudicato, ritenuta non conforme al diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)