Sez. L, Sentenza n. 12711 del 26/09/2000 (Rv. 540488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Informazioni sui criteri di scelta e le loro modalità applicative - Comunicazione ai sindacati e alle autorità specificate dall'art. 4 legge 223/1991 - Necessità - Singoli lavoratori interessati - Diritto ad analoga diretta comunicazione - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Nei licenziamenti collettivi, le informazioni, previste dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, riguardanti (tra l'altro) i criteri di scelta dei lavoratori da assoggettare alla risoluzione del rapporto e le loro modalità di applicazione, devono essere fornite solo alle organizzazioni sindacali e agli uffici pubblici competenti a predisporre le liste di mobilità, e non anche al singolo lavoratore, che ha diritto soltanto alla comunicazione del recesso.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)