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Sez. L, Sentenza n. 5718 del 10/06/1999 (Rv. 527260 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Art. 4, comma nono, legge n. 223 del 1991 - Comunicazione del recesso da parte del datore di lavoro - Comunicazione al singolo lavoratore ed all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - Contenuto e finalità rispettivi - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527260-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui all'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 e la sua "ratio" - che è quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta - portano a ritenere che la comunicazione del recesso al singolo lavoratore e quella all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell'impiego e alle Associazioni di categoria) hanno, rispettivamente, contenuto e finalità differenti. La prima comunicazione, infatti, per la sua validità deve essere soltanto redatta in forma scritta e contenere unicamente la notizia del recesso, senza che risulti necessaria alcuna motivazione; la "contestuale" comunicazione all'Ufficio regionale del lavoro, invece, deve includere "l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia", nonché "la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma primo" della stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)