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Sez. 2, Sentenza n. 461 del 11/02/1969 (Rv. 338548 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - IMPOSSIBILITA DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - NON COLPOSITA DELL'IGNORANZA DEL DOCUMENTO - NECESSITA - DOCUMENTI DEPOSITATI IN PUBBLICI UFFICI - PROVA DELLA MANCANZA DI COLPA.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338548-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - IMPOSSIBILITA DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - NON COLPOSITA DELL'IGNORANZA DEL DOCUMENTO - NECESSITA - DOCUMENTI DEPOSITATI IN PUBBLICI UFFICI - PROVA DELLA MANCANZA DI COLPA.*

La impossibilita di produrre in giudizio un documento, ai fini della integrazione dell'ipotesi di revocazione di cui all'art.395, n.3, cod.proc.civ., si identifica nell'ignoranza assoluta del documento, non addebitabile in alcun modo a colpa dell'interessato. La dimostrazione della Mancanza di colpa e particolarmente necessaria qualora si tratti di documenti esistenti presso pubblici uffici, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione. (V. 368-67, massima n.326263 16-66, massima n.320040 1481-64, 320-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)