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Sez. 2, Sentenza n. 4062 del 07/04/1995 (Rv. 491691 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Termine di impugnativa - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491691-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395 n.3 cod. proc. civ. (ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa forza maggiore o per fatto dell'avversario), il termine di impugnativa stabilito dall'art.326 dello stesso codice decorre dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell'esistenza del documento assunto decisivo, e non già dalla data di materiale apprensione del documento stesso. È onere della parte indicare specificatamente (art. 398 comma secondo cod. proc. civ.) e, quindi, dimostrare la data di verificazione dell'evento cui si correla la proposizione del gravame, con una prova che deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di documenti esistenti presso la pubblica amministrazione, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)