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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018 (Rv. 649304 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Proposizione di domande nuove e di questioni di diritto implicanti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito - Preclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649304-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C., a fronte di una domanda originaria di indebito oggettivo - proposta dal debitore principale nei confronti del creditore garantito per aver quest'ultimo illegittimamente escusso la garanzia autonoma prestata in suo favore - ha ritenuto inammissibile, per novità, sia una domanda di risarcimento danni contrattuali che una domanda di ingiustificato arricchimento, ancorché proposte in riferimento alla medesima vicenda contrattuale, atteso che la diversità delle rispettive "causae petendi" e dei relativi "petita" poneva nuove questioni di diritto, tali da implicare differenti indagini ed accertamenti di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)