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Sez. 2, Sentenza n. 19350 del 04/10/2005 (Rv. 584411 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Proposizione di domande nuove e di questioni di diritto implicanti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito - Preclusione - Inderogabilità del principio anche in caso di applicazione dello "ius superveniens" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584411-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità. Tale principio non subisce deroghe allorché la Corte di cassazione è chiamata ad applicare lo "ius superveniens", giacché in tal caso l'indagine ermeneutica che essa compie, concernendo la verifica dell'applicabilità della disciplina sopravvenuta alla fattispecie in esame, tende ad attuare, sul piano di legittimità, l'ordinamento giuridico vigente con le stesse prerogative con cui applica la normativa già esistente anteriormente al giudizio di cassazione. Conseguentemente, deve affermarsi che l'applicabilità dello "ius superveniens" implica la novità di disciplina giuridica della medesima fattispecie che ha formato oggetto dell'accertamento compiuto dal giudice di merito, onde non è configurabile allorché la norma invocata preveda un'ipotesi diversa da quella che ha formato oggetto di indagine e di accertamento nel giudizio di merito. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso, ha ritenuto che la norma invocata dalla parte ricorrente, che consentiva la costruzione a confine dei fabbricati accessori, in quanto destinati al servizio di un fabbricato residenziale, produttivo o commerciale, purché di facile accesso con rampe e scale, postulava l'accertamento dell'esistenza e della natura del rapporto fra l'immobile principale e le autorimesse nonchè del collegamento tra i due fabbricati con quello principale, attività che avrebbe reso necessaria un'indagine su elementi di fatto del tutto nuovi perché totalmente estranei alla fattispecie accertata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge Reg. Lombardia 23/06/1997 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)