diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8035 del 22/05/2003 (Rv. 565542 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Espulsione amministrativa dello straniero - Provvedimento prefettizio - Opposizione - Procedimento - Decreto di fissazione dell'udienza - Avviso al prefetto - Necessità - Avviso inviato a mezzo fax dopo la celebrazione dell'udienza - Conseguenze - Nullità del provvedimento giurisdizionale.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565542-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, le regole procedimentali dettate dagli artt.13 e 13 bis del D.Lgs n.286 del 1998 con riferimento al giudizio di opposizione dinanzi all'AGO impongono al giudice l'obbligo di dare tempestivo avviso della data di fissazione dell'udienza camerale alle parti, risolvendosi l'omissione di tale incombente (nella specie, tardivo avviso al prefetto, notiziato della data di udienza solo dopo la sua celebrazione) in una causa di nullità della decisione adottata con decreto.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)