diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1082 del 09/02/1999 (Rv. 523179 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Espulsione amministrativa dello straniero - Disciplina ex artt. 11 e 12, della legge n. 40 del 1998 - Innovazioni - Portata - Provvedimento di espulsione assunto dal Prefetto - Sindacato del Pretore - Procedimento ex artt. 737 e ss. cod. proc. civ. - Decisione assunta dal Pretore - Impugnazione - Reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Necessità - Immediato ricorso ex art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523179-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Le nuove norme poste, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (e confluite poi nell'art. 13 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) a regolare l'espulsione amministrativa dello straniero, hanno innovato la materia dei rimedi giurisdizionali avverso le espulsioni ordinarie (non politiche) e si sono tradotte nella sottoposizione alla cognizione camerale del Pretore delle misure di espulsione. Più in particolare, mentre il preesistente regime posto dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 416 del 1989, convertito in legge 28 febbraio 1990 n. 39, abrogati dall'art. 46, lett. e) della legge n. 40/98, prevedeva la "giustiziabilità" innanzi al T.A.R. di tutti i provvedimenti di espulsione, sì da delineare un sistema di controlli del tutto interno alla giurisdizione amministrativa e come tale non sottoponibile al ricorso straordinario ex art. 111, secondo comma, della Carta Costituzionale, nel nuovo sistema di cui al citato art. 11, è stata mantenuta al sindacato della giurisdizione amministrativa del T.A.R. del Lazio (comma undicesimo) la valutazione della sola legittimità dell'espulsione disposta dal Ministro per ragioni di ordine pubblico o sicurezza (comma primo), mentre il sindacato sulla validità dell'espulsione disposta dal Prefetto nei casi di cui alle lettere a), b), c) del comma secondo (sintetizzabili nelle tre ipotesi de: lo straniero entrato clandestinamente; lo straniero carente del titolo per soggiornare; lo straniero "pericoloso" o sospetto di appartenenza mafiosa) è stato affidato (al pari di quello sui provvedimenti con i quali il Questore - ex art. 12, commi primo, secondo, terzo e quarto - nei casi d'impossibilità di respingimento o espulsione immediata dello straniero, dispone il trattenimento temporaneo dello straniero in centri di permanenza)in via esclusiva al pretore nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. (commi ottavo, nono, decimo). Ferma la non riconducibilità di una tale cognizione - che investe la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi - all'ambito della mera "giurisdizione volontaria", tuttavia, mentre nei casi dei provvedimenti su citati del Questore, il sindacato del Pretore si conclude con decreti di convalida o di proroga della misura assunta dall'autorità amministrativa, i quali sono immediatamente ricorribili in Cassazione, nel caso dei provvedimenti di espulsione del Prefetto, la decisione pretorile - invece - è suscettibile previamente di reclamo ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. (norma richiamata con il rinvio contenuto nel citato comma 9 dell'art. 11, agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ.), e solo all'esito - pertanto - si rende instaurabile, nei confronti della pronuncia assunta dal Tribunale in sede di reclamo, il ricorso per Cassazione ai sensi dell'Art. 111 della Carta Costituzionale.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)