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Sez. U - , Ordinanza n. 16452 del 30/07/2020 (Rv. 658337 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Procedura di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658337-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, atteso che nell'ambito di essa non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto. (Nella fattispecie, il bando riguardava la copertura, mediante passaggio diretto, di posizioni dirigenziali della Regione Piemonte ed era riservato ai titolari di un rapporto di lavoro con la P.A., in possesso della qualifica di dirigente da almeno tre anni, senza prevedere, all'esito, l'attribuzione di una nuova qualifica dirigenziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)