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Sez. U, Ordinanza n. 30836 del 25/11/2025 (Rv. 676723-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Procedura di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676723-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, senza che a ciò osti la circostanza che, in via incidentale, sia contestata la legittimità di atti amministrativi presupposti (che il giudice può disapplicare, ove ritenuti rilevanti e illegittimi), atteso che a venire in rilievo è non già la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti, vale a dire una cessione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con la quale un dirigente amministrativo lamentava di essere stato ingiustamente pretermesso in una procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto che ad essere contestata fosse non già la scelta dello strumento utilizzato per la copertura del posto, quanto piuttosto la modalità di svolgimento della procedura medesima).

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)