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Sez. 3, Sentenza n. 1396 del 21/03/1978 (Rv. 390768 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - NOZIONE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - PROPONIBILITA - TERMINI.*
Stato
decisa il 1978-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390768-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - NOZIONE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - PROPONIBILITA - TERMINI.*

L'impugnazione incidentale tardiva e solo quella diretta contro lo stesso capo della sentenza del giudice inferiore gia impugnato in via principale, ovvero contro altro capo che sia con esso in relazione di dipendenza o di connessione, e rispetto al quale l'interesse all'impugnazione nasce in conseguenza di quella principale, fuori di queste ipotesi l'incidentalita dell'impugnazione si manifesta solo in senso cronologico, e l'interesse ad impugnare nasce sin dalla pronuncia della sentenza: in questo caso, pertanto, deve essere rispettato il termine di decadenza di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ trattandosi di impugnazione incidentale autonoma. (Conf 241/76, mass n 378895).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)