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Sez. 3, Sentenza n. 13774 del 20/12/1991 (Rv. 475131 - 01)

Locazione - Obbligazioni del locatore - Garanzie per molestie, intervento in causa | Menomazione materiale del bene effettuata dal terzo con limitazione del godimento del conduttore e contestazione del diritto del locatore - Molestia di diritto - Configurabilità.
Stato
decisa il 1991-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475131-01

Locazione - Obbligazioni del locatore - Garanzie per molestie, intervento in causa

La molestia di diritto, dalla quale il conduttore ha diritto di essere garantito dal locatore, ai sensi dell'art. 1585 cod.civ., può essere anche realizzata dal comportamento del terzo volto a contraddire il diritto del conduttore al pieno godimento della cosa attraverso una menomazione materiale del bene che ne limiti il godimento e dimostri, al contempo, la volontà di contestare il diritto del locatore contrapponendovi un diritto proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)