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Sez. 3, Sentenza n. 2531 del 07/02/2006 (Rv. 586560 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA | Molestia di diritto - Nozione - Obbligo di garanzia da parte del locatore - Presupposti - Mancanza - Conseguenza - Inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1585 cod. civ.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586560-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA

La molestia di diritto, per la quale è stabilito l'obbligo di garanzia del locatore, si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compia atti di esercizio della relativa pretesa implicanti la perdita o la menomazione del godimento del conduttore, con la conseguenza che, qualora la molestia non possa essere riferita alle posizioni accordate dal locatore sulla cosa locata (come nella specie, in cui il locatore non aveva concesso in godimento anche le aree esterne non di sua proprietà), ma riguardi altre autonome situazioni di godimento dello stesso conduttore, non giustificate dalla specifica detenzione autonoma derivante dal contratto di locazione, si versa in ipotesi diversa da quella disciplinata dalla norma di cui all'art. 1585 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)