Sez. L, Sentenza n. 7337 del 17/04/2004 (Rv. 572143 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno del dipendente al datore di lavoro - Fattispecie - Danno provocato dal dipendente di istituto di credito - Prova - Necessità di indicare le mansioni svolte e le specifiche violazioni - Sussistenza - Possibilità di fondare la decisione sulla ispezione effettuata dall'istituto bancario - Esclusione - Possibilità di demandare l'acquisizione dei fatti al consulente tecnico - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento della responsabilità di un dipendente di un istituto di credito per fatto illecito - nel caso di specie, un direttore di una agenzia di credito che avrebbe illegittimamente consentito lo sconfinamento di alcuni clienti, provocando un danno ingiusto alla banca per il crearsi di esposizioni debitorie non garantite e non sanate - il datore di lavoro è tenuto ad allegare e specificare l'ambito dei poteri attribuiti al dipendente dal contratto o dalla contrattazione collettiva, e le specifiche violazioni da questi commesse in relazione a ciascuno dei fatti contestati, non potendo supplirsi a tale mancata allegazione con la produzione dei risultati dell'ispezione disposta dall'istituto bancario, in quanto atti di parte, né con la richiesta di consulenza tecnica, che può avere funzione meramente integrativa, e non di acquisizione di fatti non dedotti in giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)