Sez. L, Sentenza n. 321 del 13/01/2003 (Rv. 559635 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Dipendente bancario - Attività volta a favorire la sottrazione delle garanzie patrimoniali di un debitore in favore di alcuni creditori - Valutazione del giudice di merito in ordine alla legittimità del licenziamento - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Nell'ipotesi di licenziamento del dipendente bancario per attività maliziosa, espletata attraverso operazioni inerenti al suo ufficio, volta a favorire la sottrazione dei beni costituenti la garanzia patrimoniale di un debitore a favore di diversi creditori, fra i quali la stessa banca datrice di lavoro, il giudice di merito deve accertare non tanto i presupposti per la sussistenza di una responsabilità civile per lesione della garanzia patrimoniale, quanto e soprattutto la compatibilità tra la suddetta attività e la disciplina dell'impresa, attribuendo rilievo alla soggettiva consapevolezza in capo al dipendente del pregiudizio possibile per le ragioni altrui e la volontà di facilitare tale pregiudizio, verificando la possibilità per il dipendente di rifiutare l'attività richiestagli dal terzo, non rientrante nei suoi doveri d'ufficio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel dichiarare illegittimo il licenziamento, non aveva tenuto conto del compimento di atti illeciti, benché non oggetto di revocatoria fallimentare, e aveva omesso di trarre le conseguenze dall'accertata irregolarità nella negoziazione di assegni non trasferibili, dal trasferimento di fondi della società debitrice attraverso un conto corrente intestato al dipendente e dalla circostanza che persone beneficiate dal comportamento del lavoratore erano a lui legate da rapporto di amicizia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)