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Sez. 2, Sentenza n. 2720 del 23/10/1973 (Rv. 366228 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - OPERAI ED IMPIEGATI - UNICITA DI CRITERIO.*
Stato
decisa il 1973-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366228-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - OPERAI ED IMPIEGATI - UNICITA DI CRITERIO.*

L'art 10, primo comma RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971 con l'eliminazione delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e 'per gli impiegatì, pone un unico ed eguale criterio di Determinazione del grado di invalidita pensionabile ('a meno della metà) sia per gli operai sia per gli impiegati. (Conf 556/72, mass n 356573).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)