Sez. 2, Sentenza n. 556 del 24/02/1972 (Rv. 356573 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PERCENTUALE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PERCENTUALE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - RILEVANZA.*
Il giudice di rinvio cui sia stata rimessa una causa relativa a domanda di pensione di invalidita, per nuovo esame sulla misura dell'invalidita, deve tener conto del nuovo assetto della normativa in materia, provocato dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160, che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dell'art 10 RDL 14 aprile 1939, n 636 (convertito in legge con legge 6 luglio 1939 n 1227) ed ha parificato il grado di invalidita derivante da incapacita di guadagno per gli operai a quello, richiesto per gli impiegati, nella misura del cinquanta per cento. (Conf 516'72, mass n 356510).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)