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Sez. 1, Sentenza n. 7684 del 23/06/1992 (Rv. 477875 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Causa di ineleggibilità ex art. 2 primo comma, numeri 7 e 12 della legge n. 154 del 1981 - Cessazione - Collocamento in aspettativa - Idoneità - Esclusione - Contrasto di tale disciplina con i principi di cui agli artt. 3 e 51 della Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477875-01

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)

La cessazione della causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 primo comma, al n. 7 (per i dipendenti di regioni, provincie e comuni) ed al n. 12 (per i componenti di consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) della legge 23 aprile 1981 n. 154 si verifica a norma del terzo comma del detto art. 2 soltanto per effetto delle dimissioni del dipendente dell'ente o del componente degli indicati consigli che intenda esercitare il proprio diritto di elettorato passivo, senza possibilità di rimedi equipollenti ed in particolare senza che possa, al detto fine, riconoscersi idoneità, quanto al dipendente, al collocamento in aspettativa, previsto esclusivamente per le cause di ineleggibilità sancite dai residui numeri dello stesso primo comma dell'art. 2, senza che ciò contrasti con i principi di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)