Sez. 1, Sentenza n. 10779 del 09/07/2003 (Rv. 569261 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Alla carica di consigliere regionale - Qualità di componente del consiglio di amministrazione di società partecipata dalla regione - Causa di ineleggibilità ex art.2, primo comma, n. 10 della legge n. 154 del 1981 - Rimozione - Esclusivamente per effetto delle dimissioni - Richiesta di collocamento in aspettativa - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
La cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale (o provinciale o comunale) costituita dall'essere legale rappresentante o dirigente (nella specie, componente del consiglio di amministrazione) di società per azioni con capitale maggioritario della regione (o, rispettivamente, della provincia o del comune), prevista dall'art. 2, primo comma, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, si verifica, ai sensi del successivo secondo comma, soltanto per effetto della tempestiva e formale presentazione delle dimissioni a norma dell'art. 2385 cod. civ., senza possibilità di rimedi equipollenti, ed in particolare senza che possa, al detto fine, riconoscersi idoneità alla richiesta di aspettativa, che è istituto tipico del dipendente pubblico, e la cui menzione nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 va quindi riferita alle diverse ipotesi di ineleggibilità che il precedente comma dello stesso articolo considera appunto in relazione a tale qualità.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)