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Sez. 1, Ordinanza n. 13891 del 20/05/2024 (Rv. 671336-01)

PROVA CIVILE - IN GENERE | Forma scritta ad substantiam - Limitazioni alla prova - Contratti invocati come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati come fatto storico incidente sulla decisione - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671336-01

PROVA CIVILE - IN GENERE

I limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione.

Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)