Sez. 2, Sentenza n. 26003 del 23/12/2010 (Rv. 615322 - 01)
PROVA CIVILE - IN GENERE | Contratti richiedenti la forma scritta "ad substantiam" - Limitazioni alla prova - Applicabilità ai soli contratti invocati nel procedimento come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Conseguenze - Inapplicabilità ai contratti evocati solo come fatto storico incidente sulla decisione - Sussistenza.
PROVA CIVILE - IN GENERE
I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" opera esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)