Sez. 3, Sentenza n. 5477 del 22/06/1987 (Rv. 454021 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 - IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI - TEMPORANEO ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE DELL'ALLOGGIO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 - IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI - TEMPORANEO ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE DELL'ALLOGGIO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE.*
In tema di provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, l'art. 4 ter. Del d.l. n. 776 del 1980 - secondo cui il conduttore di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locativo anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio - oltre a costituire una deroga al motivo di recesso previsto dall'art. 59 n. 3 della legge n. 392 del 1978, comporta una mera sospensione del diritto di godimento del conduttore (per il tempo in cui è costretto ad allontanarsi dall'immobile) e la reviviscenza dello stesso diritto originario (e non la nascita di un diritto nuovo se pure di contenuto identico) al venir meno dell'impedimento, sicché il periodo di sospensione non determina alcun mutamento della durata del rapporto.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 4 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)