Sez. 3, Sentenza n. 12014 del 20/11/1995 (Rv. 494711 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Terremoto del novembre 1980 - Immobili dichiarati inagibili - Temporaneo allontanamento del conduttore dall'alloggio - Sospensione del diritto di godimento del conduttore - Reviviscenza - Mutamento nella durata del rapporto - Esclusione.
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE
In tema di provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, l'art. 4 ter D.L. n. 776/80 - secondo cui il conduttore di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattamento, ha diritto alla prosecuzione del rapporto locativo anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio - oltre a costituire una deroga al motivo di recesso previsto dall'art. 59 n. 3) legge n. 392/78, comporta una mera sospensione del diritto di godimento del conduttore (per il tempo in cui è costretto ad allontanarsi dall'immobile) e la reviviscenza dello stesso diritto originario (e non la nascita di un diritto nuovo se pure di contenuto identico) al venir meno dell'impedimento, sicché il periodo di sospensione non determina alcun mutamento della durata del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 4 lett. T
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)