Sez. L, Sentenza n. 912 del 15/02/1989 (Rv. 461908 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DIRITTO RELATIVO - MATURAZIONE - SUCCESSIVA COLLOCAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DIRITTO RELATIVO - MATURAZIONE - SUCCESSIVA COLLOCAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Il diritto del lavoratore subordinato alle ferie annuali retribuite, essendo ontologicamente correlato al servizio espletato, non può essere imputato, convenzionalmente o per prassi, ad un periodo di tempo diverso da quello in cui il diritto stesso sia venuto a maturazione per legge e secondo la disciplina collettiva applicabile al rapporto. Consegue che, ove le ferie maturino in relazione non all'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) ma all'anno solare (dallo agosto di ogni anno a quello successivo), la retribuzione corrisposta, durante il periodo feriale, a lavoratori i quali abbiano maturato il diritto all'intero periodo di ferie non può essere successivamente decurtata dal datore di lavoro per la collocazione in cassa integrazione guadagni dei lavoratori medesimi, in quanto tale sospensione, ancorché avvenuta entro lo stesso anno civile, non incide sulle ferie già maturate e godute. (V 6205/87, mass n 454506).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)