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Sez. L, Sentenza n. 6205 del 15/07/1987 (Rv. 454506 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - ANTICIPAZIONE DISPOSTA DAL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALLE FERIE SPETTANTI PER L'ANNO SUCCESSIVO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454506-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - ANTICIPAZIONE DISPOSTA DAL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALLE FERIE SPETTANTI PER L'ANNO SUCCESSIVO - DIVIETO.*

Il datore di lavoro non può unilateralmente disporre la anticipazione delle ferie spettanti al lavoratore per l'anno successivo, atteso che il potere del datore di lavoro di stabilire il periodo in cui il lavoratore debba dovere delle ferie non è assoluto, ma è condizionato dalla necessità di contemperare le esigenze dell'azienda con quella del lavoratore stesso, il quale ha diritto ad un periodo di ferie continuativo o comunque, se frazionato, di durata idonea ad assicurargli il ritempramento fisico e morale. (V 4715/86, mass n 447424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)