Sez. 2, Sentenza n. 3056 del 02/10/1968 (Rv. 335927 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - IN GENERE - COMPROPRIETA DI UN SUOLO - DELIBERAZIONE DEI PARTECIPANTI DI COSTRUIRVI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - EFFETTI - DIVISIONE DELL'EDIFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPOSTA GRADUALE DI DIVISIONE - INAPPLICABILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - IN GENERE - COMPROPRIETA DI UN SUOLO - DELIBERAZIONE DEI PARTECIPANTI DI COSTRUIRVI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - EFFETTI - DIVISIONE DELL'EDIFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPOSTA GRADUALE DI DIVISIONE - INAPPLICABILITA.*
Quando i partecipanti alla comunione di proprieta sul suolo deliberano di costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il diritto e, correlativamente, l'Obbligo di provvedere a costruire la parte predeterminata dell'edificio di propria spettanza, sostanzialmente pongono in essere una concessione ad aedificandum a favore di ciascuno di loro, con gli effetti previsti dall'art. 952 cod. civ. quanto all'acquisto della proprieta. Fin dalla stipulazione della convenzione, con la quale e fatta la concessione superficiaria ai singoli comproprietari del suolo, e cosi resa nota e definitiva la destinazione di ogni singola porzione del costruendo edificio, oggetto della futura proprieta esclusiva di ciascun superficiario, restando, pertanto, esclusa ogni possibilita di acquisto per accessione a favore del dominus soli e di conseguenza la comunione della proprieta dell'edificio. Ne, quindi, sussiste la necessita, una volta costruito l'edificio, di un successivo atto di divisione per la concreta attribuzione a ciascun condomino delle singole parti della costruzione(con l'ulteriore conseguenza che non puo trovare applicazione l'art. 89 della tariffa all. A della legge di registro sull'imposta graduale di divisione). (Conf. N. 1533-61 n.2643-60 n.2637-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)