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Sez. 2, Sentenza n. 5762 del 25/10/1980 (Rv. 409596 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE RIPARTIZIONE - PERIMENTO DELL'EDIFICIO - RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO - PERIMENTO PER MENO DI TRE QUARTI DEL VALORE DELL'EDIFICIO - DELIBERA ASSEMBLEARE DI RICOSTRUZIONE DELLE PARTI COMUNI - MANCANZA - POTERI DEI SINGOLI CONDOMINI.*
Stato
decisa il 1980-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409596-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE RIPARTIZIONE - PERIMENTO DELL'EDIFICIO - RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO - PERIMENTO PER MENO DI TRE QUARTI DEL VALORE DELL'EDIFICIO - DELIBERA ASSEMBLEARE DI RICOSTRUZIONE DELLE PARTI COMUNI - MANCANZA - POTERI DEI SINGOLI CONDOMINI.*

Nel caso in cui l'edificio condominiale sia perito per meno di tre quarti del suo valore, la Mancanza della delibera assembleare di ricostruzione delle parti comuni prevista dal secondo comma dello art 1128 cod civ - o, addirittura, l'esistenza di una delibera contraria - non impedisce ai singoli condomini di ricostruire le loro unita immobiliari parzialmente perite e, conseguentemente, le parti comuni necessarie al godimento di esse, non potendosi negare a chi aveva il diritto di mantenere la sua costruzione sul suolo (quale comproprietario dello stesso ex art 1117 cod civ o, in caso di diversa previsione del titolo, quale titolare di un diritto di superficie) il potere di riedificarla ai sensi dell'art 1102 cod civ, salvi il rispetto delle caratteristiche statico-tecniche preesistenti, si da non impedire agli altri condomini (che non abbiano ceduto i propri diritti ai sensi del quarto comma dello art 1128 cod civ) di usare parimenti delle parti comuni secondo il proprio diritto, e il divieto di attuare innovazioni, per le quali e indispensabile la delibera assembleare da adottarsi con la maggioranza qualificata prevista dal quinto comma dell'art 1136 cod civ. (V 2988/74, mass n 371440; (V 3056/68, mass n 335927; (2574/68, mass n 355040; (V 2516/56; (V 2277/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1128, Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)